Sul comportamento tenuto dal dipendente in pendenza di malattia
Suprema Corte di Cassazione – sezione lavoro – sentenza 9474/09
pubblicato il: 20 maggio 2009
L'ex dipendente, assunto a tempo parziale, di una clinica medica proponeva ricorso avverso la propria datrice di lavoro che lo licenziava a seguito del comportamento da questi tenuto in pendenza di malattia.
In tale periodo, aveva dimostrato la clinica, il dipendente era stato visto guidare una grossa motocicletta, recarsi al mare e continuare a prestare lavoro presso altra clinica, anche qui assunto a part-time, ciò che avrebbe causato un ritardo nella guarigione.
Le richieste di reintegra e risarcimento del danno del ricorrente, a fronte delle prove allegate da parte convenuta, venivano respinte.
Proponeva, pertanto, appello ottenendo riforma parziale della sentenza, con ordine alla clinica di reintegrare il dipendente e corrispondergli la retribuzioni medio-tempore maturate.
Ciò sulla base del fatto che non era stata data prova di come il comportamento tenuto dal dipendente in pendenza di malattia avesse potuto ritardare la guarigione, mentre il dipendente aveva dimostrato come la clinica fosse al corrente dell'assunzione part-time presso altra spa.
La datrice di lavoro ricorreva in Cassazione.
La clinica ribadiva come la condotta adottata dal dipendente avesse ritardato la guarigione, con particolare riferimento al lavoro che continuava ad essere prestato presso altra clinica.
Accogliendo il ricorso, la Corte di Cassazione enunciava il principio di diritto in base al quale l'espletamento di altra attività lavorativa ed extralavorativa durante lo stato di malattia viola il dovere contrattuale di correttezza, poiché causa di ritardata guarigione e comportamento dimostrativo di come la malattia non impedisca comunque l'espletamento di altre attività.



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