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Mancata indicazione della norma violata sul verbale di accertamento

Suprema Corte di Cassazione – seconda sezione civile – sentenza 11421/2009

pubblicato il: 25 maggio 2009


La Suprema Corte, riprendendo sue precedenti pronunce, statuiva come la mancata indicazione della norma del codice della strada violata, in un verbale di accertamento, non determini la nullità della contestazione, nel caso in cui l'interessato sia stato posto nella condizione di conoscere il fatto imputatogli e di esercitare la propria difesa.

Rigettava, quindi, il ricorso di colui al quale veniva contestata la violazione dell'art. 190 II comma c.d.s., per avere attraversato la carreggiata, in qualità di pedone, senza servirsi delle strisce pedonali presenti ad una distanza inferiore a 100 m., e che fondava la propria pretesa sul fatto che nel verbale della Polizia Municipale non fosse espressamente menzionato l'articolo violato.

Avv. Giorgia Pavani
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