L'IRAP per gli agenti di commercio
Suprema Corte di Cassazione – sezioni unite civili – sentenza 12110/2009
pubblicato il: 29 maggio 2009
Nel corso degli ultimi anni, la Corte di Cassazione si è trovata più volte a dover decidere in tema di applicabilità o meno dell'imposta IRAP sul reddito degli agenti di commercio.
Diversi, e addirittura opposti, sono stati gli orientamenti adottati, tali da generare il necessario intervento delle sezioni unite che, con sentenza dirimente, hanno definitivamente dato risposta al problema.
Veniva, pertanto, enunciato il principio di diritto per cui all'attività dell'agente di commercio non è applicata l'IRAP solo quando la stessa non sia autonomamente organizzata.
Sul requisito dell'autonomia si esprime insindacabilmente il giudice di merito, delineandola quando l'agente è il diretto responsabile dell'organizzazione e non è, quindi, inserito in strutture organizzate più complesse che facciano capo ad altri soggetti e quando il medesimo impieghi beni strumentali eccedenti il minimo insindacabile per l'esercizio di attività in assenza di organizzazione o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Conclude la Cassazione affermando come l'onere della prova dell'assenza di predette condizioni incomba sul contribuente che chiede il rimborso dell'imposta.



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