Assunzione e mantenimento del cognome materno, se nell'interesse del minore.
Suprema Corte di Cassazione – prima sezione civile – sentenza 12670/2009
pubblicato il: 15 giugno 2009
Il Tribunale per i minori di Firenze, ai sensi dell'art. 262 II comma c.c., decideva che la figlia minore di due genitori che l'avevano riconosciuta in tempi diversi (prima la madre e poi il padre), a fronte del successivo riconoscimento da parte del padre, assumesse il cognome di questi in sostituzione di quello materno.
Ricorrendo in appello, la madre otteneva che la minore assumesse anche il suo cognome, da anteporre a quello del padre. Ciò in ragione al fatto che la piccola ha il diritto di tutelare la propria identità personale in relazione all'ambiente familiare e sociale di vita.
Ricorreva in Cassazione il padre con un unico motivo, sostenendo come l'attribuzione del cognome materno violi l'uguaglianza garantita tra figli legittimi e naturali riconosciuti. Secondo il ricorrente, infatti, anche i figli naturali riconosciuti, come quelli legittimi, hanno diritto ad essere identificati con il cognome paterno onde evitare differenziazioni di trattamento.
La Corte rigettava il ricorso perchè privo di pregio, stabilendo come la scelta di cui all'art. 262 II comma c.c., debba essere fatta dal giudice valutando solo ed esclusivamente l'interesse primario del minore.
Nel caso in esame, la bambina, anche se nata da poco, veniva identificata da subito con il cognome materno e il collocamento principale si trovava presso la famiglia della madre. Era, pertanto, tale cognome a darle la migliore identificazione.
Il giudice di merito deve, quindi, compiere una propria discrezionale valutazione che, se sorretta da congrua e logica motivazione, si sottrae dal sindacato di legittimità.
A nulla rileva l'esigenza, vantata dal padre, di equiparare i figli legittimi a quelli naturali riconosciuti, con l'attribuzione in tutti i casi del cognome del padre, in quanto ciò non è strumento di maggiore tutela dell'interesse del minore che, piuttosto, poggia sulla certa identificazione del medesimo, con il diritto al mantenimento di quel cognome che, dal momento della nascita, lo ha identificato.



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