Area riservata

username:


password:



registrati gratuitamente

recupera password

Strumenti

Newsletter

Inserisci il tuo indirizzo email per iscriverti alla Newsletter e ricevere tutte le novità del sito:


maggiori informazioni

Alphaice Toolbar

Notifica alla moglie separata

Suprema Corte di Cassazione – sezione tributaria civile – sentenza 13510/2009

pubblicato il: 15 giugno 2009


L'intimato al pagamento di una somma a titolo di IRPEF e ILOR ricorreva alla Commissione Tributaria di Roma assumendo la nullità della notifica della cartella esattoriale in quanto avvenuta presso la ex residenza del soggetto, dove questi viveva prima di separarsi dalla moglie, che riceveva suddetto atto e si qualificava come “moglie convivente”.

Il ricorso veniva rigettato in primo grado ma accolto dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.

Il Ministero delle Finanze ricorreva in Cassazione sulla base di un unico motivo. La ricorrente censurava la sentenza di secondo grado per non avere considerato che l'atto era stato ricevuto da persona qualificatasi convivente del destinatario ed effettuata presso l'indirizzo del contribuente risultante dalla dichiarazione annuale, nonché per avere dato conto alla variazione anagrafica della residenza pur in assenza della prova che ciò fosse stato comunicato all'ufficio procedente del comune interessato.

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso sulla base del contenuto dell'art. 60 d.p.r. 600/73, che afferma che la notifica degli avvisi va eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente ma, altresì, che le variazioni dell'indirizzo, anche se non risultanti dalla dichiarazione annuale, hanno effetto ai fini della notifica dall'avvenuta variazione anagrafica.

Pertanto, la Suprema Corte dichiarava illegittima l'avvenuta notifica della cartella esattoriale e confermava la sentenza di secondo grado.

Avv. Giorgia Pavani
Condividi: