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Prevalenza degli studi di settore sull'accertamento analitico-induttivo del reddito di un'impresa

Suprema Corte di Cassazione – sezione tributaria – sentenza 13915/2009

pubblicato il: 18 giugno 2009


La sezione tributaria della Corte di Cassazione stabiliva la prevalenza degli studi di settore per la verifica del reddito di un'impresa, rispetto all'accertamento analitico – induttivo.

In occasione di un ricorso promosso da un contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF e IRAP, rigettato in primo grado, con decisione riformata poi dalla competente commissione tributaria regionale, l'Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione ritenendo che l'accertamento induttivo, che il secondo grado di giudizio faceva prevalere sugli studi di settore, sia consentito solo quando si rilevano irregolarità formali delle scritture contabili, con onere della prova gravante sull'ufficio che effettua le verifiche.

Il consigliere relatore, con deposito di relazione scritta, riteneva che la presenza di scritture contabili formalmente corrette non escluda la legittimità dell'accertamento induttivo del reddito dell'impresa nel caso in cui la contabilità sia in conflitto con i criteri di ragionevolezza e buon senso. Caso, quindi, in cui è consentito all'ufficio di controllo dubitare della veridicità di quanto dichiarato, se desunto da presunzioni semplici, ma gravi, precise e concordanti, con spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente.

Il collegio non condivideva quanto affermato dal relatore e, pertanto, rigettava il ricorso. Ciò sulla base della risultata coerenza tra ricavi di impresa dichiarati e studi di settore, ritenuti preferibili dalla Corte per la loro natura più raffinata di nuovo mezzo di accertamento.

Avv. Giorgia Pavani
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