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Sulle spese di spedizione delle fatture

Suprema Corte di Cassazione – terza sezione civile – sentenza 3532/2009

pubblicato il: 18 giugno 2009


Il Giudice di Pace, confermato dal Tribunale in appello, accoglieva la domanda di colui che, utente di Telecom, chiedeva il rimborso di quanto nel tempo sostenuto a titolo di spedizione delle fatture relative alla erogazione del servizio telefonico.

Statuiva il Tribunale, in secondo grado, che l'art. 21, comma VIII, d.p.r. 633/72 esclude le spese di emissione delle fatture e dei conseguenti adempimenti e formalità dalle spese addebitabili al cliente.

Essendo ciò previsto da una norma, ed avendo quindi carattere imperativo, a nulla valgono le diverse disposizioni del contratto di telefonia concluso tra le parti, che ritengono le spese di spedizione delle fatture a carico dell'utente.

Ricorreva in Cassazione l'ente di telefonia, sostenendo che l'emissione della fattura di cui all'VIII comma del suddetto art. 21 non comprende anche la sua spedizione, in quanto attività questa che segue alla sua emissione e che potrebbe anche non esistere, ma essere sostituita dal rilascio del documento fiscale a mani o tramite posta elettronica. Ciò viene ulteriormente avvalorato dall'art. 1196 c.c., secondo cui le spese collegate al pagamento sono a carico del debitore, dall'art. 1245 c.c., per cui si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento e, con riferimento al contratto di compravendita, dall'art. 1475 c.c., secondo il quale le spese accessorie sono a carico del compratore.

La Suprema Corte accoglieva il ricorso.

Avv. Giorgia Pavani
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