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La riforma del processo civile

pubblicato il: 22 giugno 2009


Approvata in via definitiva dal Senato il 26/05/09, la riforma del processo civile ha come scopo quello di apportare una semplificazione e ridurre la durata dei processi.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19/06/09, entra in vigore dal 4/07/09.

Di seguito si riportano, in pillole, i punti che nello specifico sono stati riformati:

1) Aumento della competenza per valore del Giudice di Pace: passa da €. 2.582,00 a €. 5.000,00 per le cause relative a beni mobili; da €. 15.493,00 a €. 20.000,00 per le cause relative a risarcimento del danno da incidente stradale;

2) Testimonianza scritta: se vi è accordo tra le parti, il Giudice può autorizzare l'acquisizione della prova testimoniale scritta (il Giudice potrà sempre richiamare il testimone per la deposizione scritta);

3) Calendario del processo: il Giudice, dopo avere individuato le prove da assumere, deve stabilire tutte le date successive ed indicare tutte le successive udienze del processo fino alla sua conclusione (le date potranno essere derogate solo per gravi ed oggettive ragioni);

4) Semplificazione delle questioni di competenza: devono essere eccepite immediatamente dalle parti e vengono decise in modo semplificato;

5) Procedimento sommario di cognizione: nelle cause più semplici, in alternativa al procedimento ordinario, potrà scegliersi un procedimento sommario, ciò che comporterà il deposito di un ricorso, la fissazione dell'udienza da parte del Giudice tramite decreto e l'assunzione delle prove ritenute utili; si concluderà con una ordinanza provvisoriamente esecutiva che potrà essere appellata;

6) Valorizzazione del principio di lealtà processuale: sono previste sanzioni processuali a carico della parte che, con il proprio comportamento, ha causato un allungamento dei tempi processuali o ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave;

7) Il filtro in Cassazione: saranno dichiarati ammissibili solo i ricorsi che hanno ad oggetto questioni di diritto nuove, o sulle quali sussiste incertezza interpretativa, ovvero se la stessa Corte ritiene di dover mutare il proprio orientamento o sono stati violati i principi del giusto processo;

8) Semplificazione delle sentenze: potrà mancare il riassunto dello svolgimento del processo e il Giudice potrà limitarsi a richiamare precedenti conformi;

9) Accelerazione dei tempi del processo: viene introdotto un termine omogeneo di tre mesi entro il quale le parti devono procedere alla riassunzione del processo quando questo abbia un arresto (sospensione, cancellazione della causa dal ruolo, interruzione, cassazione della sentenza con rinvio…); viene ridotto il termine lungo per impugnare le sentenze da un anno a sei mesi;

10) Semplificazione dei riti: viene abrogato il rito societario e tornano al rito ordinario i processi in materia di risarcimento del danno da incidente stradale;

11) Mediazione e conciliazione: il Governo è delegato a introdurre forme più ampie di mediazione nelle cause civili e commerciali, che avverranno davanti a organismi professionali riconosciuti, anche attraverso procedure telematiche; le parti che adotteranno tali procedure avranno delle agevolazioni fiscali;

12) Misure coercitive indirette: il Giudice, quando condanna una parte ad un obbligo di fare non fungibile o ad un obbligo di non fare, potrà fissare una penale in denaro per il ritardo nell'adempimento.

Avv. Giorgia Pavani
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