Responsabilità della p.a. per omessa custodia del demanio stradale
Suprema Corte di Cassazione – terza sezione civile – sentenza 1691/2009
pubblicato il: 23 giugno 2009
A fronte di un ricorso per la richiesta di risarcimento dei danni da incidente stradale, in cui un ciclomotore scivolava su una macchia di gasolio presente sul manto stradale, rigettato in primo e in secondo grado, la Corte di Cassazione adita, accogliendo il motivo, enunciava il principio di diritto per cui “la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, ex art. 2051 c.c., è applicabile ai comuni proprietari delle strade del demanio comunale, nel caso in cui l'estensione sia tale da consentire l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che sia idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi”.
Alla p.a., infatti, non si applica la disciplina normativa dell'art. 2051 c.c. solo quando sul bene di sua proprietà non sia possibile, per la sua notevole estensione, un controllo continuo che permetta di averne costantemente cura.
La verifica della possibilità di un continuo ed efficace controllo viene valutata, oltre che sulla base dell'estensione del bene da custodire, anche sulla base di altre caratteristiche quali la posizione, i sistemi di assistenza che lo connotano, gli strumenti che il progresso scientifico fornisce.
Veniva, pertanto, ritenuto responsabile per i danni subiti dal ricorrente il comune, e non la ditta appaltatrice dei lavori stradali chiamata in causa dal comune stesso, avendo mancato lo stesso di adempiere all'obbligazione di custodire la strada con diligenza del buon padre di famiglia.



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