Area riservata

username:


password:



registrati gratuitamente

recupera password

Strumenti

Newsletter

Inserisci il tuo indirizzo email per iscriverti alla Newsletter e ricevere tutte le novità del sito:


maggiori informazioni

Alphaice Toolbar

Giurisdizione in tema di procedimenti disciplinari

Suprema Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili – sentenza 14812/2009

pubblicato il: 16 luglio 2009


Un avvocato del Foro di Napoli domandava il risarcimento del danno al proprio consiglio dell'ordine, per non avere lo stesso promosso azioni disciplinari nei confronti di due colleghi che, deontologicamente scorretti, ottenevano dal consiglio pareri di congruità di loro parcelle presentate per ottenere decreti ingiuntivi, nonostante l'ordine conoscesse l'insussistenza delle ragioni creditorie.

Il primo grado declinava la propria giurisdizione, ritenendo che fosse competente il giudice amministrativo, poiché l'attore vantava un mero interesse legittimo a che il consiglio adottasse provvedimenti disciplinari nei confronti dei colleghi.

La Corte d'Appello di Napoli, al contrario, si riteneva competente poiché parte attrice domandava il risarcimento del danno causato da meri comportamenti omissivi / commissivi del consiglio, e non da un provvedimento dello stesso.

Ricorreva in Cassazione il consiglio dell'ordine, ritenendo competente il giudice amministrativo.

La Corte, ritenuto fondato il ricorso, affermava come, sulla base della legge 205/2000, solo in casi marginali la tutela risarcitoria contro l'agire illegittimo della P.A. spetta al giudice ordinario, e non nel caso di specie.

La Corte enuncia il principio di diritto per cui: la controversia instaurata dall'avvocato nei confronti del consiglio (ente pubblico non economico), tendente a conseguire il risarcimento del danno che l'attore assume essere conseguenza del mancato esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di suoi colleghi, nonché dell'avvenuto rilascio del parere di congruità sulle parcelle professionali in favore degli stessi colleghi, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi, nel primo caso, della contestazione del mancato esercizio di una funzione pubblica, nel secondo caso dell'impugnazione di un atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, ma implica la valutazione di congruità del quantum.

Avv. Giorgia Pavani
Condividi: