Area riservata

username:


password:



registrati gratuitamente

recupera password

Strumenti

Newsletter

Inserisci il tuo indirizzo email per iscriverti alla Newsletter e ricevere tutte le novità del sito:


maggiori informazioni

Alphaice Toolbar

Corte Suprema di Cassazione - Civile

Sezione I Civile

Sentenza n. 23187/2004

udienza del 23 novembre 2004

deposito del 13 dicembre 2004


La Corte, considerato:

-che Mario Steidl, deducendo di aver ricevuto danno per l'eccessiva durata di un giudizio promosso nel 1993 davanti al Tribunale amministrativo regionale della Toscana ed ancora in corso (giudizio riguardante contributi per oneri di urbanizzazione dovuti a seguito di condono edilizio), il 15 aprile 2002 ha chiesto alla Corte d'appello di Genova di condannare la Presidenza del Consiglio dei ministri al versamento di un'equa riparazione, ai sensi degli artt. 2 e 6 della legge 24 marzo 2001 n. 89;

-che la Corte di Genova, con decreto depositato il 18 giugno 2002 e notificato il 29 ottobre successivo, ha respinto la domanda, sul rilievo che dinanzi al Tribunale amministrativo era stata presentata istanza di prelievo soltanto il 28 giugno 2000, e che, a far tempo da tale data, non era ancora maturato un irragionevole ritardo;

-che lo Steidl, con atto notificato il 19 dicembre 2002, ha chiesto la cassazione di detto decreto, deducendo la violazione dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89, in relazione all'art. 6 della Convenzione di Roma del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà - fondamentali, nonchè degli artt. 51 e 53 del r.d. 17 agosto 1907 n, 642, 23 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e 1227 cod. civ.;

-che, ad avviso del ricorrente, la mancata o la ritardata presentazione d'istanza di prelievo, dopo che sia stata richiesta al giudice amministrativo la fissazione dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 23 della legge n. 1034 del 1971, non sono valorizzabili per negare il diritto ad equa riparazione, trattandosi di un'iniziativa non doverosa, priva di sostegno normativo, introdotta da una mera consuetudine, e peraltro connessa a specifiche situazioni d'urgenza (non necessariamente presenti);

-che la Presidenza del Consiglio ha replicato con controricorso;

-che il ricorrente ha depositato memoria;

-che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte rilevato che la lesione del diritto alla definizione del processo in un temine ragionevole, di cui all'art. 6 paragrafo 1 di detta Convenzione, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall'instaurazione del relativo procedimento, tenendosi cioè conto del tempo complessivo dell'attesa della risposta sulla domanda di giustizia, mentre l'omissione od il ritardo nella presentazione dell'istanza di prelievo (non contemplata dalla legge processuale, ma prevista dalla prassi degli uffici giudiziari quale strumento acceleratorio) non sospendono o differiscono il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda medesima, nè dunque implicano il trasferimento sui contendenti della responsabilità del superamento per tale pronuncia della scadenza congrua (v. sent. 24 maggio 1991 in causa Vocaturo C. Italia, e, da ultimo, sentt. 19 febbraio 2002 in cause Abate, Ferdinandi, Polcari e Donato C. Italia);

-che l'orientamento della Corte di Strasburgo, in quanto inerente alla determinazione del fatto costitutivo del diritto all'indennizzo individuato dalla legge n. 89 del 2001 per relationem tramite il richiamo dell'art. 6 della Convenzione, deve essere seguito dal giudice italiano, sia pure nei limiti consentiti dalla stessa legge n. 89 del 2001, per effetto dell'adesione dell'Italia a detto Accordo internazionale (con la legge di ratifica 4 agosto 1955 n. 848) anche nella parte in cui ne affida al giudice europeo l'interpretazione, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza 26 gennaio 2004 n. 1341;

-che l'affermazione, da condividersi e ribadirsi, impone di rivedere il prevalente indirizzo giurisprudenziale, secondo cui, nei procedimenti davanti ai tribunali amministrativi regionali, il ritardo riferibile all'0rgano di giustizia e la connessa insorgenza del diritto ad equa riparazione sarebbero configurabili soltanto se ed a partire dalla data in cui sia stata depositata l'istanza di prelievo (v. Cass. 5 novembre 2002 n. 15445, 14 novembre 2002 n. 15992, 17 aprile 2003 n. 6180; contra 6 marzo 2003 n. 3347), e di ritenere invece che la decorrenza dalla data della proposizione della domanda del termine ragionevole di durata della causa non può subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell'istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa, salva restando l'eventuale influenza di tali circostanze sotto il diverso profilo della valutazione del comportamento delle parti correlato alla complessità del caso (art. 2 secondo comma della legge n. 89 del 2001), ovvero dell'apprezzamento dell'entità del pregiudizio derivante dal superamento di quella scadenza;

-che il principio comporta, con l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso e la cassazione del decreto della Corte di Genova, la prosecuzione della controversia in sede di rinvio, per un riesame che ad esso si conformi;

-che al Giudice di rinvio, da designarsi in altra Sezione della medesima Corte d'appello, è opportuno affidare anche la pronuncia sulle spese di questa fase processuale;

P.Q.M.

-accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa il decreto impugnato, e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d'appello dì Genova.