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Corte Suprema di Cassazione - Civile

Sezione III Penale

Sentenza n. 12409/2008

udienza del 07 febbraio 2008

deposito del 20 marzo 2008


Svolgimento del processo

Il Tribunale di Milano, con sentenza del 20.7.2004, affermava la responsabilità penale (anche) di Berlusconi Paolo in ordine al reato di cui: - all’art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000, in relaz. all’art. 4, I comma – lett. D), della legge n. 516/1981 (per avere – quale legale rappresentante della s.p.a. “Paolo Berlusconi Finanziaria” – al fine di consentire alla s.p.a. “Simec” l’evasione delle imposte sui redditi e dell’I.v.a., emesso in data 9.12.1993, n. 1 fattura per operazioni inesistenti, per un imponibile di lire 1.435.000.000; in data 28.12.1994, n. 1 fattura, per operazioni inesistenti, per un imponibile di lire 1.700.000.000; in data 19.6.1995, n. 1 fattura per operazioni inesistenti, per un imponibile di lire 2.000.000.000) e – riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000 (pagamento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado), ravvisata la continuazione, ex art. 81 cpv. c.p., tra i fatti oggetto del giudizio e quelli per i quali, con sentenza del 12.7.2002, il G.i.p. del Tribunale di Milano, aveva applicato, ex art. 444 c.p.p., la pena concordata di anni 1 e mesi 9 di reclusione – lo condannava alla ulteriore pena di mesi 4, giorni 15 di reclusione, quale aumento di quella maggiore precedentemente applicata.

Con la sentenza del 12.7.2002 il G.i.p. del Tribunale di Milano, ex art. 444 c.p.p. – configurato il vincolo della continuazione anche con riferimento a fatti (di finanziamento illecito ai partiti, riguardante la s.p.a. “Simec” (che all’epoca già gestiva la discarica di Cerro Maggiore) e la campagna elettorale per le elezioni politiche del 1992, nonché ad episodi di corruzione propria continuata per operazioni immobiliari nel periodi 1987 – 1994) già giudicati con sentenza della Corte di Appello di Milano in data 19.10.1997 e 7.10.1998 – aveva applicato la pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione al Berlusconi – nella sua qualità di contitolare di fatto e di beneficiario economico dell’attività della s.p.a. “Simec”, concessionaria del pubblico servizio di gestione dell’impianto di smaltimento di rifiuti nella discarica di Cerro Maggiore – in relazione ai reati di cui: - artt. 110, 112, 314 c.p. e art. 61 c.p., n. 7 (peculato aggravato e continuato in danno del Comune di Milano e dell’A.m.s.a., commesso in Milano e Cerro Maggiore dal giugno 1991 all’aprile 1996); - artt. 110, 112 e 646 c.p., art. 61 c.p., nn. 7 e 11 cpv. (appropriazione indebita aggravata e continuata della somma complessiva di oltre L. 2 miliari, in danno della s.p.a. “Simec”, avvenuta con la stipulazione di contratti di vendita e di noleggio di mezzi meccanici tra la “Simec” e la s.r.l. “Immobilbergamo”, pregiudizievoli per la prima società, commessa in Milano e Cerro Maggiore dal giugno 1991 all’aprile 1996); - artt. 81, 110, 319 e 321 c.p. e art. 61 c.p., n. 11 (corruzione propria in danno della Regione Lombardi, riguardante la discarica di Cerro, la s.p.a. “Simec”, rappresentanti e consulenti della Giunta regionale, commessa in Milano fino al giugno 1999; - artt. 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., nn. 1 e 3, art. 356 c.p. (frode in pubbliche forniture riguardante la discarica di Cerro, commessa in Cerro Maggiore dall’ottobre 1990 al 1996; - artt. 110 e 319 c.p. (corruzione propria in danno della Regione Lombardia, riguardante la discarica di Cerro, la s.p.a. “Simec” e la Regione Lombardia, commessa in Milano tra il giugno 1999 ed il 27 luglio 2000). Il Tribunale di Milano, con la sentenza del 20.7.2004, evidenziava che: - il capitale sociale della s.p.a. “Simec” era, nella sostanza, riferibile a tre gruppi facenti capo, rispettivamente, a Berlusconi Paolo, Chiapparelli Luigi e Butti Giovanni; - Butti Giovanni, già componente del Collegio sindacale della predetta società, aveva in comune con Gilardoni Luciano, in Milano, uno studio professionale di dottori commercialisti ove avevano sede anche molte delle società coinvolte nel processo (la s.p.a. “Simec”, la s.r.l. “Visa”, la s.r.l. “Nuova Solce”, la s.r.l. “Gi.Bi.Lease”, la s.r.l. “Finsimec”); - la s.p.a. “Simec” aveva iniziato nella seconda metà dell’anno 1991 l’attività di conferimento di rifiuti, cessandola nel marzo 1996; - negli anni di esercizio dell’attività la “Simec” aveva conseguito ricavi notevoli (L. 44,8 miliardi nel 1992; L. 57,9 miliardi nel 1993; L. 60,4 miliardi nel 1994; L. 67,6 miliardi nel 1995); da qui l’interesse dei soci ad abbattere l’ammontare dei ricavi medesimi per ridurre l’imponibile, nonché ad acquisire la disponibilità materiale dei ricavi ingenerati dalla società con il minimo costo possibile; - la Guardia di Finanza, nel corso di una verifica fiscale operata nei confronti della s.p.a. “Simec”, aveva accertato che la società, negli anni in questione, aveva contabilizzato straordinari elementi negativi di reddito (minusvalenze da realizzo) che avevano notevolmente diminuito i ricavi operativi, determinando redditi di esercizio di gran lunga inferiore al reddito operativo (nel 1992, minusvalenze per oltre L. 22 miliardi; nel 1993, per oltre L. 23 miliardi; nel 1994, per oltre L. 30 miliardi; nel 1995, per circa L. 13 miliardi); - le operazioni straordinarie di segno negativo che avevano generato le predette minusvalenze, anziché rare ed eccezionali, risultavano sistematiche. Con specifico riferimento all'attività delittuosa ascritta a Berlusconi Paolo, il Tribunale rilevava che: - l’11 gennaio 1993, tra la s.p.a. “Simec” e la s.p.a. “Paolo Berlusconi Finanziaria” era stato stipulato un contratto, poi rinnovato per gli ani successivi, in forza del quale quest’ultima società si obbligava a fornire alla “Simec”, per il prezzo di L. 1.456.000.000 oltre I.v.a. (poi aumentato, nel 1994, di L. 265 milioni, e, nel 1995, di L. 300 milioni), assistenza legale, societaria, tributaria e consulenza del lavoro; - in pagamento delle predette prestazioni la s.p.a. “Paolo Berlusconi Finanziaria” aveva poi emesso le tre fatture specificate nel capo di imputazione, per operazioni che dovevano ritenersi, in massima parte – alla stregua di elementi di prova che venivano specificamente individuati e descritti – inesistenti e mai ricevute dalla “Simec”.

Ravvisava, quindi, il vincolo della continuazione tra i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti sottoposti al propria giudizio e quelli già giudicati con le sentenze dianzi indicate concludendo nel senso che si trattava di "reati per la più parte detta stessa indole, in quanto caratterizzati, in modo determinante, da lesione di interessi patrimoniali dello Stato - siano essi interessi del Comune di Milano, dell'Azienda autonoma Amsa o dell'Erario - mediante appropriazione di denaro pubblico (nel caso in specie facendo comunque conseguire a Simec una evasione fiscale, dunque scaricando anche sull'Erario parte di dette appropriazioni), commessi nell'esercizio della stessa attività imprenditoriale, la gestione della discarica di Cerro Maggiore da patte di Simec, con il concorso delle medesime persone, io un medesimo contesto di spazio editi iato stesso periodo di tempo".

Il Tribunale poi - ai fini del calcolo della prescrizione - correttamente riteneva più favorevoli per l'imputato le previsioni sanzionatorie di cui all'art. 4 della legge n. 516/1982 e computava il termine massimo prescrizionale (di anni nove, più un periodo di sospensione per complessivi 163 giorni (secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite conia sentenza 11.1.2002, n. 1021, ric. Cremonese) in seguito a rinvii disposti su richiesta dell'imputato e del difensore dal 7.72003 al 10.11.2003 e dal 17.5.2004 al 21.6.2004) a decorrere dal 27 luglio 2000 (data dell'ultimo reato giudicato con la sentenza 12.7.2002 del G.i.p.) fissando la scadenza ultima al 14.9.2011. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 6.10.2005, in riforma della anzidetta sentenza 20.7.2004 del Tribunale di quella città, dichiarava (tra l’altro) non doversi procedere nei confronti di Berlusconi Paolo, considerando estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 a lui ascritto.

La Corte territoriale escludeva la sussistenza del vincolo della continuazione esterna ravvisato dal primo giudice sulla base delle seguenti considerazioni: - la sentenza di patteggiamento, pronunciata il 12.7.2002 dal G.i.p. del Tribunale di Milano, si limita ad indicare i nominativi degli imputali ed i capi di imputazione, riducendosi ad enunciare concisamente l'esito della verifica negativa effettuata in ordine alle condizioni richieste dalla legge per l’emanazione di una pronunzia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; - detta sentenza "è, ovviamente, priva di qualsiasi concreto accertamento in ordine alla sussistenza dei fatti-reato, al contesto spaziale e temporale delle, vicende, al ruolo svolto da ciascun imputato, alle concrete modalità esecutive delle condotte delittuose, età"; - "non sono state, invece, acquisite (a prodotte) le richiamate, sentenze (riguardanti, tra gli altri, Berlusconi Paolo), emesse dalla Corte di Appello di Milano in data 7 ottobre 1998 e 19 ottobre 1997 e, quelle, rispettivamente oggetto del giudizio, di appello, emesse dal Tribunale di Milano in data 22 dicembre 1994 e dal Gip del predetto Tribunale in data 21 dicembre 1995"; - neppure sono stati prodotti o acquisiti, ex art. 238 c.p.p., i verbali di prove (eventualmente) assunti nei procedimenti penali conclusisi con le anzidette decisioni; - nessuna attività istruttoria, su impulso di parte avvera ex art. 507 c.p.p., è stata espletata, nel corso chi dibattimento di primo grado, con riferimento ai reati giudicati con la richiamata sentenza di patteggiamento, ai fini del riconoscimento della sussistenza o meno del nesso di continuazione tra tali reati e quelli oggetto del presente giudizio".

La Corte di merito, alla stregua delle, considerazioni anzidette, concludeva quindi nel senso che "in buona sostanza il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, ha fondato il proprio convincimento sulla configurabilità del vincolo della continuazione sulla disamina dei capi di imputazione e, più precisamente, sulla sostanziale omogeneità di (buona parte dei) reati presi in considerazione, sulla contiguità del contesto temporale della loro realizzazione, sulla sostanziale omogeneità del contesta spaziate della commissione (della maggior parte) di tali delitti (la discarica di Cerro, gestita all'epoca da Simac s.p.a.)”.

Tali indici venivano ritenuti insufficienti, in assenza di altri concreti elementi di valutazione, per convalidare l'effettuato giudizio di unicità del disegno criminoso, mancando la dimostrazione che, all'epoca della commissione del primo reato (verosimilmente il primo episodio di appropriazione indebita risalente al 1990) Berlusconi e gli altri coimputati avessero, ciascuno con riferimento alte contestazioni ad essi ascritte nei vari procedimenti, maturato una specifica, unica ideazione di tutti i successivi reati (alcuni dei quali sicuramente disomogenei e posti in essere in un arco temporale di quasi un decennio), riconducibili, per ciò, ad una unitaria ideazione complessiva iniziate.

La stessa Corte riteneva insussistenti - comunque - le condizioni per un'assoluzione nel merito, ex art. 129, II comma, c.p.p., tenuto conto degli elementi di responsabilità indicati dal primo giudice "con motivazione congrua, convincente ed esauriente".

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, il quale - premesso che le sentenze richiamate dal Gip erano già in atti fin dal primo grado e comunque erano state prodotte dall'accusa ed acquisite con il consenso delle difese nel corso del giudizio di secondo grado - ha eccepito manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale quanto all'esclusione del vincolo della continuazione. Il difensore del Berlusconi ha depositata memoria, in data 27.6.2007, con la quale ha eccepito la inammissibilità e la manifesta infondatezza del proposto ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso del P.G. è fondato e merita accoglimento.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen.:

- L'unicità del disegno criminoso - costituente la condizione indispensabile per la configurabilità dell'istituto - non può identificarsi con la generale inclinazione o tendenza a porre in essere reati delta stessa specie o indole, o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, dovendo le singole violazioni costituire invece parte integrante di un unico programma, deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali: iniziale programmazione e deliberazione, generiche, di compiere una pluralità di reati, in vista del conseguimento di un unico line prefissato sufficientemente specifico.

- Le plurime azioni del reo devono essere espressione di un unico programma di intenzioni, che le abbia considerate anche solo in linea di massima o come ipotesi eventuali o genericamente incluse nelle linee fondamentali della preventiva rappresentazione, senza necessità che siano frutto di una precisa e dettagliata ideazione, nell'ambito di un progetto criminale esattamente individuato e dal contenuto definito in ogni sua parte (Cass., sez. II, 18.3.1993, n. 2611): la "genericità" detta ideazione e della programmazione - come rilevato da autorevole dottrina - consente a queste di restare "aperte" agli adattamenti del caso.

Alla preventiva deliberazione generica, quale unità di ordine intellettivo, seguiranno poi deliberazioni specifiche, con elemento volitivo distinto per ciascuno dei singoli reati, riferite alle successive condotte rientranti nell'unico piano o disegno. - La prova dell'unicità dei disegno criminoso, riferendosi alla interiorità psichica dell'agente, può fondarsi anche su elementi presuntivi ed indiziari, ma, rispetto ad essi, il giudice è tenuto a fornire adeguata motivazione, essendo indispensabile la esplicitazione del ragionamento attraverso il quale egli sia pervenuto alla individuazione di dati ed aspetti, anche di tipo logico, che consentano di ricondurre le singole azioni criminose nell'alveo di una originaria ed unitaria ideazione complessiva iniziale (vedi, tra le decisioni più recenti Cass., sez. I, 11.3.2005, n. 1158).

- Gli indici dal quali l'unicità del disegno criminoso può essere desunta devono essere significativi alla, luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Essi hanno un carattere sintomatico e non direttamente dimostrativo, ma il correlato accertamento deve assurgere ad effettiva dimostrazione, logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni (vedi Cass., sez. I, 25.10.2006, n. 35797).

- L'unicità del disegno criminoso può essere riconosciuta anche tra reati non omogenei, in quanto l'istituto della continuazione ha fondamento prevalentemente psicologico, essendo sufficiente che i diversi reati siano unificati dalla presenza di un elemento finalistico, ossia dall'unicità dello scopo che l'agente si è prefissato (cosi Cass.: sez. I 6.4.2006, n. 12357 e sez. III, 21.6.2006, n. 21496).

Nella fattispecie la esame punto fermo ed incontestabile è il vincolo della continuazione ritenuto sussistente, dal. Gip. del Tribunale di Milano, con la sentenza di "patteggiamento" del 12.7.2002, ove veniva fatto riferimento testuale alla "fondatezza dell'accusa circa la sistematica spoliazione di "Simec" s.p.a. e la conseguente complessa attività di occultamento dei denaro prelevato dalle casse sociali, nonché in ordine al contestuale impossessamento del denaro pubblico ricevuto in adempimento della convenzione stipulata dalla società con la Regione Lombardia per la gestione della discarica di Cerro Maggiore". Quel Tribunale, poi con la successiva sentenza del 20.7.2004, aveva ravvisato la ulteriore continuazione tra i reati già ritenuti avvinti da un unico disegno criminoso e le emissioni di fatture per operazioni inesistenti sottoposte al suo giudizio, sul presupposto che tali illeciti fiscali erano anch'essi riconducibili al preventivo generico programma delittuoso di utilizzare la gestione della gestione della discarica di Cerro Maggiore quale attività imprenditoriale finalizzata a conseguire comunque ingenti profitti illeciti a danno dell’Erario. In detta prospettiva veniva considerato che:

- Paolo Berlusconi, oltre ad essere illegale rappresentante della s.p.a. “Paolo Berlusconi Finanziaria”, era stato simultaneamente contitolare di fatto e comunque beneficiario economico dell’attività della s.p.a. “Simec”, alla quale le fatture per operazioni inesistenti la prima società aveva rilasciato sotto la copertura di un contratto stipulato fino dall’11 gennaio 1993; - tra le prestazioni fatturate alla “Simec” dalla s.p.a. “Paolo Berlusconi Finanziaria”, in virtù di quel contratto, veniva ricompressa la consulenza e l’assistenza svolta per due fideiussioni prestate alla “Simec” a garanzia degli obblighi da questa assunti nei confronti della Regione Lombardia, proprio per la realizzazione e la gestione della discarica di Cerro;

- nel periodo 1993 – 1995, la “Simec” aveva pagato altre fatture, per importi assai ingenti, aventi lo stesso oggetto (cioè assistenza legale, fiscale, societaria e finanziaria) ad altre società, tutte facenti capo a persone socie della stessa s.p.a. “Simec”, tra le quali, oltre a Chiapparelli Luigi, legale rappresentante della s.r.l. “Felci”, vi erano anche due coimputati pure prosciolti per prescrizione nel procedimento in esame: Gilardoni Luciano, legale rappresentante della s.r.l. “Nuova Solce” e Butti Giovanni, legale rappresentante della s.r.l. “Visa”; - Butti Giovanni, già componente del collegio sindacale della s.p.a. “Simec”, aveva in comune con Gilardoni Luciano, in Milano, uno studio professionale di dottori commercialisti ove avevano sede anche molte delle società coinvolte nel processo (la s.p.a. “Simec”, la s.r.l. “Visa”, la s.r.l. “Nuova Solce”, la s.r.l. “Gi.Bi.Lease” e la s.r.l. “Finsimec”). Trattasi di elementi indiziari, che sicuramente hanno un carattere sintomatico e non direttamente dimostrativo, ma che hanno portato il primo giudice a ricondurre le azioni criminose di nuova contestazione nell’alveo di quella originaria ed unitaria ideazione generica iniziale già ravvisata dal G.i.p..

Ciò si pone astrattamente in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema dei quali si è dato conto dianzi.

La Corte territoriale, pertanto, a fronte dei dati e degli aspetti individuati dal Tribunale, era tenuta a controllare la sussistenza di una adeguata e razionale motivazione, idonea a fornire la esplicitazione del ragionamento attraverso il quale i medesimi dati erano stati posto in correlazione logica. Essa doveva verificare, in sostanza, se le anzidette emergenze fossero idonee e sufficienti a sorreggere la effettuata configurazione di quel “preventivo generico programma delittuoso di utilizzare la gestione della discarica di Cerro Maggiore quale attività imprenditoriale finalizzata a conseguire comunque ingenti profitti illeciti anche a danno dell’Erario”. Ed è quanto la Corte di merito non ha fatto, sunteggiando limitativamente le notazioni riferite alla questione dal primo giudice, con riferimento alle sole considerazioni da quegli conclusivamente svolte ed anzi espungendo pure (vedi pag. 58) da tali conclusioni l’espressione testuale “(nel caso in specie facendo comunque conseguire a Simec una evasione fiscale, dunque scaricando anche sull’Erario parte di dette appropriazioni)”, sostituita da puntini sospensivi. Proprio detto inciso, invece, inopportunamente trascurato, illustrava la finalità al perseguimento della quale, secondo il primo giudice, la “Simec” aveva essenzialmente modellato la propria gestione imprenditoriale della discarica di Cerro Maggiore e proprio la sussistenza di quella finalità la Corte di merito aveva il compito di verificare. La discarica di Cerro, gestita all’epoca dalla Simac s.p.a., inoltre, riduttivamente ed impropriamente è stata considerata il mero “contesto spaziale” della commissione (della maggior parte) dei delitti; essa invece (secondo l’impostazione del Tribunale) costituisce l’oggetto ed il fulcro di quell’attività imprenditoriale che si assume fin dall’inizio preordinata a compromettere anche le ragioni dell’Erario.

La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano, che si atterrà – nel nuovo giudizio – ai principi di diritto dianzi enunciati.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione visti gli artt. 608, 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.